Art. 16. Controllo e vigilanza sull'attivita' dell'E.R.S.U. 1. Il controllo e la vigilanza sull'attivita' dell'E.R.S.U. sono disciplinati dalle norme contenute nella legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge. 2. Sono, altresi', sottoposti all'approvazione della giunta regionale i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 2, lettere f), i) ed l).