Art. 16.
         Controllo e vigilanza sull'attivita' dell'E.R.S.U.
 
   1.  Il  controllo e la vigilanza sull'attivita' dell'E.R.S.U. sono
disciplinati dalle norme contenute nella legge regionale 29  dicembre
1986  n.  35,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in quanto
compatibili con la presente legge.
   2.  Sono,  altresi',  sottoposti  all'approvazione  della   giunta
regionale i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 2, lettere f), i)
ed l).