Art. 17. Mezzi finanziari 1. Alle spese correnti e di investimento dell'E.R.S.U. si provvede con: a) somme stanziate dalla Regione per spese correnti e di investimento; b) proventi derivanti dalla tariffazione dei servizi; c) entrate derivanti da rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali destinati dalla Regione ai servizi dell'ente; d) entrate derivanti da contribuzioni di enti locali e di altri enti pubblici e di privati; e) altri introiti derivanti da normative regionali e statali.