Art. 17.
                          Mezzi finanziari
 
   1. Alle spese correnti e di investimento dell'E.R.S.U. si provvede
con:
     a)  somme  stanziate  dalla  Regione  per  spese  correnti  e di
investimento;
     b) proventi derivanti dalla tariffazione dei servizi;
     c) entrate derivanti da rendite, interessi  e  frutti  dei  beni
patrimoniali destinati dalla Regione ai servizi dell'ente;
     d)  entrate derivanti da contribuzioni di enti locali e di altri
enti pubblici e di privati;
     e) altri introiti derivanti da normative regionali e statali.