Art. 18. Tasse e contributi 1. Costituiscono entrate della Regione le tasse e i contributi previsti da leggi nazionali e da esse specificamente destinati all'esercizio del diritto allo studio universitario. 2. La legge regionale determina l'importo dei tributi regionali sopra individuati, avendo riguardo al conseguimento degli obiettivi fissati dal programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario.