Art. 18.
                         Tasse e contributi
 
   1. Costituiscono entrate della Regione le  tasse  e  i  contributi
previsti  da  leggi  nazionali  e  da  esse  specificamente destinati
all'esercizio del diritto allo studio universitario.
   2. La legge regionale determina l'importo  dei  tributi  regionali
sopra  individuati,  avendo riguardo al conseguimento degli obiettivi
fissati dal programma regionale degli interventi per il diritto  allo
studio universitario.