Art. 21. Programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario, in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e nei limiti di cui al bilancio regionale pluriennale garantendone il coordinamento con i servizi del diritto allo studio della scuola secondaria superiore. 2. Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario ha validita' triennale, si conforma agli obiettivi della programmazione nazionale universitaria ed e' approvato dal consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza. Gli aggiornamenti al programma, adottati nel corso del triennio, estendono la validita' del programma al triennio successivo alla data di approvazione, eccettuato il caso di variazioni limitate ad aspetti particolari del programma stesso. 3. Il programma si compone di due parti, di cui la prima determina: a) gli obiettivi e le priorita' da perseguire in attuazione delle finalita' fissate dalla presente legge; b) gli strumenti da attivare e l'organico necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati; c) l'ammontare delle risorse da destinare al diritto allo studio universitario e i criteri di ripartizione delle stesse per spese di gestione, interventi monetari e spese di investimento; d) i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi; e) i limiti di reddito per accedere a determinate prestazioni e i criteri per la determinazione degli stessi; f) i requisiti di merito e continuita' scolastica. 4. La seconda parte del programma, sulla base delle proposte for- mulate dall'ente per il diritto allo studio universitario e di una documentata analisi delle risultanze della gestione, stabilisce per ciascun anno: a) il riparto dei finanziamenti secondo i criteri di cui al comma 3 lettera c); b) le caratteristiche e le finalita' delle assegnazioni monetarie e l'ammontare delle stesse; c) gli interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficolta' conseguenti alla loro condizione; d) le eventuali quote di risorse finanziarie da riservare agli interventi di sostegno o alle iniziative previste per garantire migliori condizioni di studio; e) le modalita' di utilizzo delle strutture residenziali e di ristorazione da parte di studenti e docenti di altre universita', sulla base di apposite convenzioni tra l'ente regionale per il diritto allo studio e l'universita'; f) gli indirizzi ed i limiti cui devono uniformarsi le attivita' culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva; g) i progetti di investimento; h) ogni altra disposizione relativa ad interventi e programmi per le finalita' di cui alla presente legge.