Art. 21.
                Programma regionale degli interventi
              per il diritto allo studio universitario
 
   1.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta, approva il
programma regionale degli  interventi  per  il  diritto  allo  studio
universitario,  in coerenza con le previsioni del programma regionale
di sviluppo e nei limiti di cui  al  bilancio  regionale  pluriennale
garantendone  il  coordinamento con i servizi del diritto allo studio
della scuola secondaria superiore.
   2. Il programma regionale degli interventi  per  il  diritto  allo
studio   universitario  ha  validita'  triennale,  si  conforma  agli
obiettivi  della  programmazione  nazionale   universitaria   ed   e'
approvato  dal  consiglio  regionale entro il 31 ottobre dell'anno di
scadenza. Gli aggiornamenti al  programma,  adottati  nel  corso  del
triennio, estendono la validita' del programma al triennio successivo
alla  data di approvazione, eccettuato il caso di variazioni limitate
ad aspetti particolari del programma stesso.
   3. Il  programma  si  compone  di  due  parti,  di  cui  la  prima
determina:
     a)  gli  obiettivi  e  le  priorita' da perseguire in attuazione
delle finalita' fissate dalla presente legge;
     b) gli strumenti da attivare  e  l'organico  necessario  per  il
conseguimento degli obiettivi fissati;
     c) l'ammontare delle risorse da destinare al diritto allo studio
universitario  e  i criteri di ripartizione delle stesse per spese di
gestione, interventi monetari e spese di investimento;
     d) i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi;
     e) i limiti di reddito per accedere a determinate prestazioni  e
i criteri per la determinazione degli stessi;
     f) i requisiti di merito e continuita' scolastica.
   4.  La seconda parte del programma, sulla base delle proposte for-
mulate dall'ente per il diritto allo studio universitario  e  di  una
documentata  analisi  delle risultanze della gestione, stabilisce per
ciascun anno:
     a) il riparto dei finanziamenti secondo  i  criteri  di  cui  al
comma 3 lettera c);
     b)   le   caratteristiche  e  le  finalita'  delle  assegnazioni
monetarie e l'ammontare delle stesse;
     c) gli interventi, sia individuali che collettivi, rivolti  agli
studenti  portatori  di  handicaps al fine di favorire il superamento
delle difficolta' conseguenti alla loro condizione;
     d) le eventuali quote di risorse finanziarie da  riservare  agli
interventi  di  sostegno  o  alle  iniziative  previste per garantire
migliori condizioni di studio;
     e) le modalita' di utilizzo delle strutture  residenziali  e  di
ristorazione  da  parte  di  studenti e docenti di altre universita',
sulla base di  apposite  convenzioni  tra  l'ente  regionale  per  il
diritto allo studio e l'universita';
     f) gli indirizzi ed i limiti cui devono uniformarsi le attivita'
culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva;
     g) i progetti di investimento;
     h)  ogni  altra  disposizione relativa ad interventi e programmi
per le finalita' di cui alla presente legge.