Art. 23. Convenzioni 1. Nell'ambito degli scambi tra universita' italiane o dei programmi e progetti di mobilita' studentesca universitaria promossi dalla unione europea, l'E.R.S.U. puo' stipulare convenzioni con l'universita' ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di garantire agli studenti il servizio di ristorazione e l'utilizzo delle strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o in occasione di convegni e congressi. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono la copertura dei costi dei servizi. 3. L'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1 non deve arrecare pregiudizio ai fruitori di cui all'art. 4.