Art. 23.
                             Convenzioni
 
   1.  Nell'ambito  degli  scambi  tra  universita'  italiane  o  dei
programmi  e progetti di mobilita' studentesca universitaria promossi
dalla unione  europea,  l'E.R.S.U.  puo'  stipulare  convenzioni  con
l'universita'  ed  altri  soggetti  pubblici e privati, allo scopo di
garantire agli studenti il  servizio  di  ristorazione  e  l'utilizzo
delle  strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico o
in occasione di convegni e congressi.
   2. Le convenzioni di cui al comma 1  prevedono  la  copertura  dei
costi dei servizi.
   3.  L'attuazione  delle  convenzioni  di  cui  al comma 1 non deve
arrecare pregiudizio ai fruitori di cui all'art. 4.