Art. 24 Funzionamento e gestione degli interventi 1. Lo statuto ed i regolamenti prevedono le forme di partecipazione e di controllo da parte dell'utenza sulla funzionalita' degli interventi. 2. Al fine di ottenere la migliore efficacia degli interventi, l'economicita' di gestione e l'uniformita' di trattamento per tutti gli utenti, l'E.R.S.U. stipula convenzioni con gli enti locali per l'utilizzazione di strutture ed attrezzature e per la gestione integrata di servizi di interesse comune, quali il servizio di ristorazione. 3. L'E.R.S.U. puo' concorrere, mediante apposite convenzioni, al sostegno di attivita' didattiche e culturali e di altre iniziative promosse dall'universita', con particolare riferimento alla sperimentazione didattica di cui al decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, alle attivita' di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990 n. 341, alle iniziative didattiche e di attivita' a tempo parziale di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge n. 390/1991.