Art. 24
              Funzionamento e gestione degli interventi
 
   1.   Lo   statuto   ed   i   regolamenti  prevedono  le  forme  di
partecipazione  e   di   controllo   da   parte   dell'utenza   sulla
funzionalita' degli interventi.
   2.  Al  fine  di  ottenere la migliore efficacia degli interventi,
l'economicita' di gestione e l'uniformita' di trattamento  per  tutti
gli  utenti,  l'E.R.S.U.  stipula convenzioni con gli enti locali per
l'utilizzazione di  strutture  ed  attrezzature  e  per  la  gestione
integrata  di  servizi  di  interesse  comune,  quali  il servizio di
ristorazione.
   3. L'E.R.S.U. puo' concorrere, mediante apposite  convenzioni,  al
sostegno  di  attivita'  didattiche e culturali e di altre iniziative
promosse   dall'universita',   con   particolare   riferimento   alla
sperimentazione  didattica  di  cui  al  decreto del presidente della
Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, alle attivita' di cui agli articoli
6 e 8 della legge 19 novembre 1990 n. 341, alle iniziative didattiche
e di attivita' a tempo parziale di cui agli  articoli  12,  13  e  14
della legge n. 390/1991.