Art. 26.
                          Servizi abitativi
 
   1. I servizi abitativi possono  essere  organizzati  in  forma  di
residenze  o  pensionati  che  consentano  agli  studenti  un'agevole
frequenza ai corsi di studio.
   2. In caso di comprovata impossibilita' di soddisfare le richieste
degli aventi diritto con strutture di cui  abbia  la  disponibilita',
l'E.R.S.U. puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati
o   attivare  forme  di  sostegno  monetario,  quali  contributi  per
l'abbattimento dei canoni di locazione.
   3. Presso i centri residenziali possono  essere  resi  disponibili
spazi  per  servizi collettivi, quali biblioteche, sale per riunioni,
per ricreazione ed eventualmente per refezione.
   4.  L'utilizzo  delle  strutture  abitative  e'  disciplinato   da
apposito  regolamento, che deve, di norma, tener conto del calendario
accademico.
   5. Alle strutture abitative, o agli altri  benefici  analoghi,  si
accede  mediante pubblico concorso, salvo diverse modalita' stabilite
dal consiglio di amministrazione per  l'attuazione  di  programmi  di
mobilita' studentesca, di cui all'art. 23, comma 1.
   6.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'E.R.S.U. determina le
modalita' di svolgimento del concorso riservando una quota di alloggi
a favore di portatori di handicap.
   7.  Per  fare  fronte  alle   esigenze   di   edilizia   abitativa
universitaria,  la  Regione,  nell'esercizio  delle  funzioni ad essa
attribuite dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n.  457,  predispone
gli  interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria
di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 390/1991.