Art. 26. Servizi abitativi 1. I servizi abitativi possono essere organizzati in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti un'agevole frequenza ai corsi di studio. 2. In caso di comprovata impossibilita' di soddisfare le richieste degli aventi diritto con strutture di cui abbia la disponibilita', l'E.R.S.U. puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati o attivare forme di sostegno monetario, quali contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione. 3. Presso i centri residenziali possono essere resi disponibili spazi per servizi collettivi, quali biblioteche, sale per riunioni, per ricreazione ed eventualmente per refezione. 4. L'utilizzo delle strutture abitative e' disciplinato da apposito regolamento, che deve, di norma, tener conto del calendario accademico. 5. Alle strutture abitative, o agli altri benefici analoghi, si accede mediante pubblico concorso, salvo diverse modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione per l'attuazione di programmi di mobilita' studentesca, di cui all'art. 23, comma 1. 6. Il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. determina le modalita' di svolgimento del concorso riservando una quota di alloggi a favore di portatori di handicap. 7. Per fare fronte alle esigenze di edilizia abitativa universitaria, la Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 457, predispone gli interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 390/1991.