Art. 27.
                          Servizi di mensa
 
   1.  Il  servizio  di  mensa  puo'  essere   gestito   direttamente
dall'E.R.S.U.   oppure   da   soggetti   terzi   mediante  appalto  o
convenzione, garantendo comunque idonee forme di controllo, anche  da
parte degli utenti, sulla qualita' del servizio stesso.
   2.   La  partecipazione  alle  spese  da  parte  degli  utenti  e'
determinata dal consiglio di amministrazione ai  sensi  del  comma  2
dell'art. 25.
   3. Alle mense universitarie possono accedere gli studenti di altre
universita'  italiane,  previ  accordi  con gli enti gestori di altre
regioni, nonche' gli studenti  della  scuola  secondaria  di  secondo
grado   ed   artistica   della  Liguria,  alle  condizioni  stabilite
dall'E.R.S.U. e dal comune dove ha sede la scuola.
   4. Possono altresi' accedere alle mense universitarie gli studenti
stranieri ospiti dell'Ateneo nell'ambito di programmi  internazionali
di mobilita'.
   5.  Puo'  altresi'  fruire del servizio il personale docente e non
docente  compresi  i  docenti  stranieri  ospiti  dell'Ateneo  e   il
personale  dipendente dell'E.R.S.U., con recupero totale del costo da
parte dell'ente.