Art. 27. Servizi di mensa 1. Il servizio di mensa puo' essere gestito direttamente dall'E.R.S.U. oppure da soggetti terzi mediante appalto o convenzione, garantendo comunque idonee forme di controllo, anche da parte degli utenti, sulla qualita' del servizio stesso. 2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti e' determinata dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 2 dell'art. 25. 3. Alle mense universitarie possono accedere gli studenti di altre universita' italiane, previ accordi con gli enti gestori di altre regioni, nonche' gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed artistica della Liguria, alle condizioni stabilite dall'E.R.S.U. e dal comune dove ha sede la scuola. 4. Possono altresi' accedere alle mense universitarie gli studenti stranieri ospiti dell'Ateneo nell'ambito di programmi internazionali di mobilita'. 5. Puo' altresi' fruire del servizio il personale docente e non docente compresi i docenti stranieri ospiti dell'Ateneo e il personale dipendente dell'E.R.S.U., con recupero totale del costo da parte dell'ente.