Art. 28. Borse di studio 1. L'E.R.S.U. istituisce borse di studio annuali, da attribuire per concorso a favore di studenti che, pur in possesso dei requisiti reddituali minimi di legge, non fruiscono di altre borse di studio attribuite per pubblico concorso ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162. Istituisce, altresi', borse di studio a favore di studenti portatori di handicap, da erogarsi in deroga alle presenti disposizioni. 2. Le modalita' di erogazione e l'ammontare delle borse di studio sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., sulla base delle indicazioni del programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario, e nel rispetto dei requisiti minimi prescritti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 390/1991 e degli stanziamenti annuali di bilancio.