Art. 28.
                           Borse di studio
 
   1. L'E.R.S.U. istituisce borse di studio  annuali,  da  attribuire
per  concorso a favore di studenti che, pur in possesso dei requisiti
reddituali minimi di legge, non fruiscono di altre  borse  di  studio
attribuite  per  pubblico  concorso ai sensi dell'art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica  n.  382/1980,  e  dell'art.  20  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10  marzo  1982  n. 162.
Istituisce, altresi', borse di studio a favore di studenti  portatori
di handicap, da erogarsi in deroga alle presenti disposizioni.
   2.  Le modalita' di erogazione e l'ammontare delle borse di studio
sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.,  sulla
base  delle  indicazioni del programma regionale degli interventi per
il diritto allo studio universitario, e nel  rispetto  dei  requisiti
minimi  prescritti  ai  sensi  dell'art.  4 della legge n. 390/1991 e
degli stanziamenti annuali di bilancio.