Art. 29. Prestiti d'onore 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito, individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 390/1991 sono concessi prestiti d'onore, sulla base di convenzioni tra l'E.R.S.U. e aziende ed istituti di credito, che prevedono, tra l'altro, forme di garanzia a carico dell'E.R.S.U., secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione. 2. Le modalita' di restituzione sono stabilite all'atto della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 390/1991.