Art. 29.
                          Prestiti d'onore
 
   1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito,
individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della  legge  n.  390/1991
sono  concessi  prestiti  d'onore,  sulla  base  di  convenzioni  tra
l'E.R.S.U. e aziende ed  istituti  di  credito,  che  prevedono,  tra
l'altro,  forme  di  garanzia  a carico dell'E.R.S.U., secondo quanto
stabilito dal consiglio di amministrazione.
   2. Le modalita' di  restituzione  sono  stabilite  all'atto  della
concessione  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 della legge
n. 390/1991.