Art. 3. Tipologia degli interventi 1. Nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale e dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario, sono attivati i seguenti interventi: a) erogazione dei servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o corrispettivi monetari; b) assegnazione di borse di studio; c) orientamento al lavoro; d) ogni altro servizio ed intervento utile per l'attuazione del diritto allo studio universitario. 2. I servizi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze di carattere didattico e formativo degli iscritti all'universita' e agli istituti di istruzione superiore.