Art. 3.
                     Tipologia degli interventi
 
   1.   Nei  limiti  degli  stanziamenti  del  bilancio  regionale  e
dell'ente regionale per il diritto allo  studio  universitario,  sono
attivati i seguenti interventi:
     a)  erogazione  dei  servizi collettivi, tra cui mense, alloggi,
trasporti, o corrispettivi monetari;
     b) assegnazione di borse di studio;
     c) orientamento al lavoro;
     d) ogni altro servizio ed intervento utile per l'attuazione  del
diritto allo studio universitario.
   2.  I servizi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle
esigenze  di  carattere  didattico   e   formativo   degli   iscritti
all'universita' e agli istituti di istruzione superiore.