Art. 30.
                     Facilitazioni di trasporto
 
   1. L'E.R.S.U. concede agli  studenti  universitari  che  siano  in
possesso  dei  necessari  requisiti  di  reddito  e  di merito o agli
studenti  portatori  di  handicap  e  ad  eventuali   accompagnatori,
particolari  agevolazioni  di  viaggio  che integrino ulteriormente i
benefici della tariffa preferenziale gia' prevista per la generalita'
degli studenti dalle norme statali e regionali relative ai  trasporti
urbani ed interurbani.
   2.  L'entita'  e le modalita' di erogazione delle provvidenze sono
regolate da apposito bando di concorso.