Art. 30. Facilitazioni di trasporto 1. L'E.R.S.U. concede agli studenti universitari che siano in possesso dei necessari requisiti di reddito e di merito o agli studenti portatori di handicap e ad eventuali accompagnatori, particolari agevolazioni di viaggio che integrino ulteriormente i benefici della tariffa preferenziale gia' prevista per la generalita' degli studenti dalle norme statali e regionali relative ai trasporti urbani ed interurbani. 2. L'entita' e le modalita' di erogazione delle provvidenze sono regolate da apposito bando di concorso.