Art. 33. Attivita' di informazione e orientamento al lavoro 1. L'attivita' di informazione e orientamento al lavoro ha la funzione di indirizzare gli studenti alla situazione occupazionale e agli sbocchi professionali, fornendo agli studenti tutte le notizie e le informazioni necessarie. 2. Il servizio e' svolto dall'E.R.S.U. in collaborazione o in convenzione con l'universita' degli studi di Genova, anche nelle sedi decentrate, e si avvale dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla legge regionale 28 marzo 1984 n. 20 tenuto conto di quanto previsto dal programma regionale di sviluppo.