Art. 33.
         Attivita' di informazione e orientamento al lavoro
 
   1. L'attivita' di informazione e  orientamento  al  lavoro  ha  la
funzione  di indirizzare gli studenti alla situazione occupazionale e
agli sbocchi professionali, fornendo agli studenti tutte le notizie e
le informazioni necessarie.
   2. Il servizio e' svolto  dall'E.R.S.U.  in  collaborazione  o  in
convenzione con l'universita' degli studi di Genova, anche nelle sedi
decentrate,  e  si  avvale  dei  dati  e  delle  informazioni fornite
dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui alla  legge
regionale  28  marzo  1984  n. 20 tenuto conto di quanto previsto dal
programma regionale di sviluppo.