Art. 35.
                        P u b b l i c i t a'
 
   1.  L'E.R.S.U. annualmente rende noto l'elenco completo di tutti i
beneficiari degli interventi  di  cui  al  presente  titolo  mediante
affissione presso la sede dell'E.R.S.U. stesso e presso la sede delle
facolta' alla quale sono iscritti gli studenti.