Art. 37.
                          Norma transitoria
 
   1. Lo statuto e i regolamenti dell'E.R.S.U. devono essere adeguati
alle  disposizioni  previste  dalla  presente  legge entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
   2. Gli attuali componenti del consiglio di amministrazione restano
in carica per l'ordinaria amministrazione fino  all'insediamento  del
nuovo consiglio.
   3.  In  sede di prima applicazione della presente legge ed in caso
di anticipata cessazione dei singoli incarichi, i componenti  di  cui
alla  lettera b) del comma 1 dell'art. 8 possono essere designati dal
consiglio di amministrazione dell'universita' degli studi di  Genova,
nell'ambito  dei  docenti e degli studenti e rimangono in carica fino
alla prima elezione utile.