Art. 37. Norma transitoria 1. Lo statuto e i regolamenti dell'E.R.S.U. devono essere adeguati alle disposizioni previste dalla presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. 2. Gli attuali componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio. 3. In sede di prima applicazione della presente legge ed in caso di anticipata cessazione dei singoli incarichi, i componenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 possono essere designati dal consiglio di amministrazione dell'universita' degli studi di Genova, nell'ambito dei docenti e degli studenti e rimangono in carica fino alla prima elezione utile.