Art. 5. Attuazione degli interventi 1. L'ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) avente autonomia amministrativa e personalita' giuridica di diritto pubblico quale ente strumentale della Regione, attua gli interventi previsti dall'art. 3 nell'ambito degli indirizzi deliberati dal consiglio regionale, ogni triennio. 2. L'attivita' dell'E.R.S.U. e' disciplinata dalle leggi dello Stato, dalla presente legge, dalle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 e successive integrazioni e modificazioni, e dal proprio statuto.