Art. 5.
                     Attuazione degli interventi
 
   1. L'ente regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario
(E.R.S.U.)  avente  autonomia amministrativa e personalita' giuridica
di diritto pubblico quale ente strumentale della Regione,  attua  gli
interventi   previsti   dall'art.   3   nell'ambito  degli  indirizzi
deliberati dal consiglio regionale, ogni triennio.
   2. L'attivita' dell'E.R.S.U. e'  disciplinata  dalle  leggi  dello
Stato, dalla presente legge, dalle disposizioni della legge regionale
29  dicembre  1986 n. 35 e successive integrazioni e modificazioni, e
dal proprio statuto.