Art. 6.
                            S t a t u t o
 
   1.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta, approva lo
Statuto adottato dall'E.R.S.U., il quale, tra l'altro, stabilisce:
     a) la sede legale dell'E.R.S.U.;
     b) le modalita' inerenti alla nomina del vice presidente;
     c) i requisiti e le modalita' per l'assunzione del direttore;
     d) la revoca, la decadenza e la sostituzione dei componenti  del
consiglio di amministrazione;
     e)  le  modalita' di convocazione, di svolgimento delle sedute e
di votazione del consiglio di amministrazione;
     f) le materie di competenza del  consiglio  di  amministrazione,
del  presidente  e del direttore nei limiti di quanto stabilito dalla
presente legge;
     g) le modalita' per l'articolazione, anche in forma  decentrata,
delle  strutture,  con  riferimento  alla  natura  e dimensione delle
attivita'  svolte  dall'E.R.S.U.  ed  alla  popolazione  studentesca,
nonche' le modalita' di partecipazione degli studenti.
   2.  Le  modifiche  e  la revisione dello Statuto sono adottate dal
consiglio di  amministrazione  dell'E.R.S.U.  e  sono  approvate  dal
consiglio regionale, su proposta della giunta.