Art. 6. S t a t u t o 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva lo Statuto adottato dall'E.R.S.U., il quale, tra l'altro, stabilisce: a) la sede legale dell'E.R.S.U.; b) le modalita' inerenti alla nomina del vice presidente; c) i requisiti e le modalita' per l'assunzione del direttore; d) la revoca, la decadenza e la sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione; e) le modalita' di convocazione, di svolgimento delle sedute e di votazione del consiglio di amministrazione; f) le materie di competenza del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge; g) le modalita' per l'articolazione, anche in forma decentrata, delle strutture, con riferimento alla natura e dimensione delle attivita' svolte dall'E.R.S.U. ed alla popolazione studentesca, nonche' le modalita' di partecipazione degli studenti. 2. Le modifiche e la revisione dello Statuto sono adottate dal consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. e sono approvate dal consiglio regionale, su proposta della giunta.