Art. 2.
 
   1. La spesa inerente al personale  di  cui  all'articolo  1  viene
portata  in detrazione dalle somme dovute dallo Assessorato regionale
della sanita' all'Universita' degli  Studi  di  Palermo  per  effetto
delle  convenzioni  previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. I  fondi  corrispondenti  sono  assegnati  alla  unita'
sanitaria locale n. 58 e successivamente all'azienda unita' sanitaria
locale  che ricomprendera' la suddetta unita' sanitaria locale n. 58,
in attuazione della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.