Art. 2. 1. La spesa inerente al personale di cui all'articolo 1 viene portata in detrazione dalle somme dovute dallo Assessorato regionale della sanita' all'Universita' degli Studi di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati alla unita' sanitaria locale n. 58 e successivamente all'azienda unita' sanitaria locale che ricomprendera' la suddetta unita' sanitaria locale n. 58, in attuazione della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.