Art. 3. 1. A specificazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, al personale di cui al comma 1 del medesimo articolo si applicano tutti gli istituti contrattuali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, e i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517.