Art. 3.
 
   1. A specificazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5
della  legge  regionale 27 maggio 1987, n. 32, al personale di cui al
comma 1  del  medesimo  articolo  si  applicano  tutti  gli  istituti
contrattuali  previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384, e i decreti legislativi 30 dicembre  1992,  n.
502, e 7 dicembre 1993, n. 517.