Art. 4.
 
   1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  55  della legge regionale 3
novembre 1993, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
   "1- bis. Al fine di consentire una  migliore  funzionalita'  della
fase   di   avvio   delle  nuove  aziende  unita'  sanitarie  locali,
l'Assessore regionale per la sanita' nomina due vicecommissari per le
aziende di Palermo, Catania e  Messina,  ed  un  vicecommissario  per
ciascuna  delle  altre  sei  unita'  sanitarie locali, scelti con gli
stessi criteri di selezione.
   1- ter. I  vicecommissari  svolgono  le  funzioni  dei  commissari
straordinari  in  caso  di  assenza  o impedimento degli stessi o per
delega anche parziale su singole materie.
   1-quater. Ai vicecommissari si applica  il  trattamento  economico
dei commissari straordinari, ridotto del 25 per cento".