Art. 4. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono aggiunti i seguenti: "1- bis. Al fine di consentire una migliore funzionalita' della fase di avvio delle nuove aziende unita' sanitarie locali, l'Assessore regionale per la sanita' nomina due vicecommissari per le aziende di Palermo, Catania e Messina, ed un vicecommissario per ciascuna delle altre sei unita' sanitarie locali, scelti con gli stessi criteri di selezione. 1- ter. I vicecommissari svolgono le funzioni dei commissari straordinari in caso di assenza o impedimento degli stessi o per delega anche parziale su singole materie. 1-quater. Ai vicecommissari si applica il trattamento economico dei commissari straordinari, ridotto del 25 per cento".