Art. 5.
 
   1.  La  presente  legge  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno stesso  della
sua pubblicazione.
   2.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Palermo, 31 gennaio 1994
 
                               MARTINO