IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985,
n. 752, sono emanate  le  seguenti  norme  per  la  disciplina  della
raccolta,  la  coltivazione,  la  conservazione  ed  il commercio dei
tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo
regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione  e  la
conservazione del prodotto destinato al consumo.