Art. 10.
Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni
   soggetti ad altri vincoli
 
   1.  In  attuazione  di  quanto disposto dall'art. 4 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico e' confermato
il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
   2. Qualora  i  Comuni,  le  frazioni  o  le  associazioni  agrarie
titolari  di  terreni  di  uso civico intendano concedere a terzi non
utenti il diritto di  raccolta  dei  tartufi,  i  subentranti  devono
presentare  un  piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre
al parere della commissione di cui all'art. 6.
   3.  Nei  terreni  soggetti  a  vincolo  connesso  con  l'attivita'
venatoria  la  ricerca  e'  consentita  previa  autorizzazione  della
Comunita' montana competente per territorio che,  sentito  il  legale
rappresentante   dell'Ente   gestore   o  dell'Azienda  proprietaria,
stabilisce le modalita' di accesso al fondo.
   4. Nelle Aziende faunistico-venatorie, l'attivita' di  ricerca  e'
consentita  con  le modalita' di cui al terzo comma, con l'ausilio di
un solo cane per cercatore.
   5.  Le  Comunita'  montane  promuovono  con  le  Associazioni  dei
tartufai  territorialmente  costituite  e riconosciute, ove esistano,
protocolli d'intesa per regolamentare l'attivita'  di  ricerca  nelle
aziende faunistiche-venatorie.
   6.  L'accesso  alle  zone  di  cui  al comma 3 e 4 non puo' essere
subordinato al pagamento di tasse, canoni o  corrispettivi  di  alcun
genere.