Art. 10. Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico e' confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti. 2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'art. 6. 3. Nei terreni soggetti a vincolo connesso con l'attivita' venatoria la ricerca e' consentita previa autorizzazione della Comunita' montana competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce le modalita' di accesso al fondo. 4. Nelle Aziende faunistico-venatorie, l'attivita' di ricerca e' consentita con le modalita' di cui al terzo comma, con l'ausilio di un solo cane per cercatore. 5. Le Comunita' montane promuovono con le Associazioni dei tartufai territorialmente costituite e riconosciute, ove esistano, protocolli d'intesa per regolamentare l'attivita' di ricerca nelle aziende faunistiche-venatorie. 6. L'accesso alle zone di cui al comma 3 e 4 non puo' essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.