Art. 11.
              Delimitazione dei comprensori consorziati
 
   1.  La  Comunita'  montana  competente  per territorio, sentita la
commissione tecnica di cui all'art. 6,  ai  fini  della  tabellazione
prevista dal terzo comma dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n.
752,  approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al
secondo comma dell'art. 4 della stessa legge.
   2.  La  Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i
criteri per la delimitazione dei comprensori.