Art. 11. Delimitazione dei comprensori consorziati 1. La Comunita' montana competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'art. 6, ai fini della tabellazione prevista dal terzo comma dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'art. 4 della stessa legge. 2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.