Art. 12. Ricerca e raccolta dei tartufi 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie. 2. La raccolta dei tartufi e' consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed e' limitata al seguente periodo: a) dal 1 ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; b) dal 1 dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato; c) dal 1 dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; d) dal 1 giugno al 31 agosto: per il Tuber aestivum Vitt, detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone; e) dal 1 ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato; f) dal 1 gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera; g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; h) dal 1 ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio; i) dal 1 novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario. 3. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati. 4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. 5. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo. 6. E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10. 7. Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo. 8. La Giunta regionale entro il 15 maggio di ogni anno emana un calendario contenente le modalita' e le date di raccolta. In relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su richiesta presentata da una o piu' Comunita' montane, ha facolta' di introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicita'. 9. La Giunta regionale su proposta delle Comunita' montane interessate qualora sia necessaria una razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonche' al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, puo' limitare o revocare temporaneamente, in tali zone la raccolta.