Art. 12.
                   Ricerca e raccolta dei tartufi
 
   1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono  essere  effettuate
in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
   2.  La  raccolta  dei  tartufi  e'  consentita  esclusivamente con
l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi  la
lama  di  lunghezza  non  superiore a cm. 15 e larghezza in punta non
superiore a cm. 8, ed e' limitata al seguente periodo:
     a) dal 1 ottobre al 31 dicembre: il Tuber magnatum  Pico,  detto
volgarmente tartufo bianco;
     b)  dal  1 dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt,
detto volgarmente tartufo nero pregiato;
     c) dal 1 dicembre  al  15  marzo:  per  il  Tuber  brumale  var,
moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
     d)  dal 1 giugno al 31 agosto: per il Tuber aestivum Vitt, detto
volgarmente tartufo d'estate o scorsone;
     e) dal 1 ottobre al 31 gennaio: per il Tuber  Uncinatum  Chatin,
detto volgarmente tartufo uncinato;
     f)  dal  1 gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto
volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
     g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il  Tuber  Borchii  Vitt,  o
Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
     h)  dal 1 ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt,
detto volgarmente tartufo nero liscio;
     i) dal 1 novembre al 15 marzo: per il Tuber  Mesentericum  Vitt,
detto volgarmente nero ordinario.
   3. E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
   4.  La  ricerca  e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le
ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata
del sole.
   5. Le buche o le forate aperte  per  l'estrazione,  devono  essere
subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.
   6.  E'  permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due
cani da ricerca di tartufi salvo quanto  previsto  dal  quarto  comma
dell'art. 10.
   7.  Il  cane  da  ricerca  di  tartufi,  ai  fini  dell'iscrizione
all'anagrafe istituita ai sensi della  legge  regionale  25  novembre
1986,  n.  43,  deve  essere  munito  di  un codice di riconoscimento
integrato con un segno distintivo.
   8. La Giunta regionale entro il 15 maggio di ogni  anno  emana  un
calendario  contenente  le  modalita'  e  le  date  di  raccolta.  In
relazione all'andamento climatico stagionale, la Giunta regionale, su
richiesta presentata da una o piu' Comunita' montane, ha facolta'  di
introdurre  variazioni  al  calendario  di  raccolta dandone adeguata
pubblicita'.
   9.  La  Giunta  regionale  su  proposta  delle  Comunita'  montane
interessate   qualora  sia  necessaria  una  razionalizzazione  della
raccolta al fine di evitare gravi danni  al  patrimonio  tartufigeno,
alla  struttura  chimico-fisica  del  terreno  nonche'  al patrimonio
boschivo  o  per  altri  gravi  motivi,  puo'  limitare  o   revocare
temporaneamente, in tali zone la raccolta.