Art. 13. Idoneita' per la raccolta 1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneita' presso la Comunita' montana competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'art. 6. 2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di migliormento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo. 3. Il rilascio dell'autorizzazione e' documentato con apposito tesserino recante le generalita' e la fotografia del titolare. 4. Il tesserino e' valido per tutto il territorio nazionale ed e' rilasciato dalle Comunita' montane in relazione al luogo di residenza del richiedente. 5. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono gia' muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprieta' o comunque da essi condotti.