Art. 13.
                      Idoneita' per la raccolta
 
   1.  Per  ottenere  l'autorizzazione  alla raccolta del tartufo, il
raccoglitore deve sostenere un esame di idoneita' presso la Comunita'
montana competente per territorio, davanti alla  commissione  di  cui
all'art. 6.
   2.  Le  materie  di  esame  riguardano le tecniche di raccolta dei
tartufi e di  migliormento  delle  tartufaie,  le  vigenti  normative
nazionali  e  regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie
specie di tartufo.
   3. Il rilascio dell'autorizzazione  e'  documentato  con  apposito
tesserino recante le generalita' e la fotografia del titolare.
   4.  Il tesserino e' valido per tutto il territorio nazionale ed e'
rilasciato dalle Comunita' montane in relazione al luogo di residenza
del richiedente.
   5. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono gia' muniti del
tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
   6. Non sono soggetti  agli  obblighi  di  cui  al  primo  comma  i
raccoglitori  di  tartufi  sui fondi di loro proprieta' o comunque da
essi condotti.