Art. 14. Autorizzazione alla raccolta 1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui al precedente art. 13, la Comunita' montana competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale. 2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna Comunita' montana, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dalla Comunita' montana piu' vicina a detti Comuni.