Art. 14.
                    Autorizzazione alla raccolta
 
   1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui  al  precedente
art. 13, la Comunita' montana competente per territorio, in relazione
al  luogo  di  residenza  del  richiedente,  rilascia il tesserino di
autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme  predisposto
dalla Giunta regionale.
   2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna Comunita'
montana,  la  prova  di  esame  ed  il  rilascio  del  tesserino sono
effettuati dalla Comunita' montana piu' vicina a detti Comuni.