Art. 15. Iniziative finanziarie 1. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonche' per la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi. 2. A tal fine la Giunta regionale sulla base di piani annuali predisposti dalle Comunita' montane puo' finanziare mediante contributi: a) attivita' formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonche' corsi per la vigilanza volontaria; b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici; c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi; d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura; e) realizzazione da parte delle Comunita' montane, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici; f) impianto di tartufaie coltivate, realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale, a norma del Regolamento C.E.E. 797 del 12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con l'impiego della manodopera delle Comunita' montane in base ad apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati. 3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente, sono ammessi al contributo regionale, purche' ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui al successivo art. 19, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni. 4. Le piante messe a dimora a qualsiasi titolo, ai fini della presente legge, devono essere garantite mediante certificazione rilasciata dalla ditta fornitrice, in ordine alla idonea micorizzazione alla pianta simbionte ed alla specie di tartufo. 5. Il vivaio forestale regionale puo' provvedere inoltre alla produzione di piante tartufigene idonee per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali a vocazione tartufigena.