Art. 15.
                       Iniziative finanziarie
 
   1. La Regione promuove e sostiene iniziative  pubbliche,  ritenute
utili  per  l'approfondimento  e  la  divulgazione  delle  conoscenze
tecnico-scientifiche, nonche' per la tutela e la  valorizzazione  del
patrimonio  tartuficolo  e  per  l'incremento  della  produzione  dei
tartufi.
   2. A tal fine la Giunta regionale  sulla  base  di  piani  annuali
predisposti   dalle   Comunita'   montane  puo'  finanziare  mediante
contributi:
     a) attivita' formative di qualificazione e di aggiornamento  del
personale  tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonche' corsi
per la vigilanza volontaria;
     b) centri di ricerca  e  di  sperimentazione,  anche  per  scopi
scientifici, gestiti da Enti pubblici;
     c)   centri   a   gestione  associata  pubblica,  anche  con  la
partecipazione di privati, per la raccolta  e  la  conservazione  dei
tartufi;
     d)   iniziative   promozionali,   pubblicitarie   informative  e
culturali in materia di tartuficoltura;
     e) realizzazione da parte delle Comunita' montane,  con  obbligo
di  conduzione,  di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini
sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
     f) impianto di tartufaie coltivate, realizzate  da  imprenditori
agricoli  a titolo principale, a norma del Regolamento C.E.E. 797 del
12 marzo 1985 e delle norme attuative regionali, coltivatori diretti,
proprietari   ed    affittuari,    coloni,    mezzadri,    enfiteuti,
compartecipanti  e  loro coadiuvanti familiari, oppure realizzato con
l'impiego  della  manodopera  delle  Comunita'  montane  in  base  ad
apposite convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.
   3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente,
sono  ammessi  al  contributo  regionale,  purche' ubicati in terreni
idonei, compresi nelle  aree  di  cui  al  successivo  art.  19,  con
l'obbligo  da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno
10 anni.
   4. Le piante messe a dimora a  qualsiasi  titolo,  ai  fini  della
presente  legge,  devono  essere  garantite  mediante  certificazione
rilasciata  dalla   ditta   fornitrice,   in   ordine   alla   idonea
micorizzazione alla pianta simbionte ed alla specie di tartufo.
   5.  Il  vivaio  forestale  regionale  puo' provvedere inoltre alla
produzione di piante tartufigene idonee per incrementare le tartufaie
controllate,  per   realizzare   tartufaie   coltivate   e   per   la
valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali ed ambientali
a vocazione tartufigena.