Art. 16.
                     Modalita' di finanziamento
 
   1.  I  finanziamenti  previsti  dal  precedente  articolo  vengono
concessi in conto capitale: a) per le voci a), b), c), d), e) fino ad
un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa;
     b) per la voce f) fino ad un massimo  del  50  per  cento  della
spesa ammessa.
   2.  La  determinazione  del  contributo  avviene  sulla  base  del
preventivo  di  spesa  redatto  secondo  il  preziario   dei   lavori
forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.
   3.  L'erogazione  del contributo e' subordinata alla presentazione
del consuntivo di spesa,  della  idonea  certificazione  di  avvenuto
pagamento  rilasciata dalla Comunita' montana, nonche' dal verbale di
collaudo, effettuato dai tecnici della Regione.