Art. 16. Modalita' di finanziamento 1. I finanziamenti previsti dal precedente articolo vengono concessi in conto capitale: a) per le voci a), b), c), d), e) fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa; b) per la voce f) fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa. 2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il preziario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda. 3. L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa, della idonea certificazione di avvenuto pagamento rilasciata dalla Comunita' montana, nonche' dal verbale di collaudo, effettuato dai tecnici della Regione.