Art. 17.
                          Progetti speciali
 
   1. Per quanto concerne la predisposizione, il finanziamento  e  la
realizzazione  di  progetti  speciali di impianti tartuficoli, che si
inseriscono nella normativa  regionale,  statale  o  della  Comunita'
economica  europea,  vale  quanto  disposto  dall'art.  3 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 47.