Art. 18.
                           Albi regionali
 
   1.  La  Giunta regionale istituisce appositi Albi presso l'Ufficio
foreste ed economia montana nei  quali  sono  iscritte  le  tartufaie
riconosciute  come  controllate  e  coltivate, a norma dei precedenti
articoli 4, 8 e 9.
   2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi  ai  soggetti
che  conducono  le tartufaie, la documentazione catastale relative ai
terreni, nonche' la porzione di terreno interessato  dalle  tartufaie
ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei
soggetti  medesimi, cosi come l'eventuale cessazione della raccolta o
della coltivazione.
   3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti triennali  a  seguito
di  verifiche  sullo  stato  di  conduzione delle tartufaie medesime,
effettuate  dalle  Comunita'  montane   territorialmente   competenti
tramite le commissioni di cui all'art. 6.