Art. 18. Albi regionali 1. La Giunta regionale istituisce appositi Albi presso l'Ufficio foreste ed economia montana nei quali sono iscritte le tartufaie riconosciute come controllate e coltivate, a norma dei precedenti articoli 4, 8 e 9. 2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relative ai terreni, nonche' la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, cosi come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione. 3. Detti albi sono soggetti ad aggiornamenti triennali a seguito di verifiche sullo stato di conduzione delle tartufaie medesime, effettuate dalle Comunita' montane territorialmente competenti tramite le commissioni di cui all'art. 6.