Art. 19. Zone geografiche 1. La Giunta regionale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad identificare ed a delimitare, su cartografia in scala 1:100.000 le zone geografiche di raccolta, sentite le Comunita' montane e con il concorso del Corpo forestale dello Stato. 2. Provvede altresi a curare la redazione di una idonea cartografia generale e particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie specie di tartufo, realizzata in scala 1:25.000.