Art. 19.
                          Zone geografiche
 
   1.  La  Giunta  regionale  provvede entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, ad  identificare  ed  a  delimitare,  su
cartografia  in  scala  1:100.000  le  zone  geografiche di raccolta,
sentite le Comunita' montane e con il concorso  del  Corpo  forestale
dello Stato.
   2.   Provvede   altresi  a  curare  la  redazione  di  una  idonea
cartografia generale  e  particolareggiata  delle  zone  naturalmente
vocate per la produzione delle varie specie di tartufo, realizzata in
scala 1:25.000.