Art. 20.
                       Sanzioni amministrative
 
   1.  I trasgressori alle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre
1985, n. 752 ed alla presente legge, sono puniti  con  l'applicazione
di  sanzioni  amministrative  e  pecuniarie  irrogate  dall'Autorita'
regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure di  cui
alla  legislazione  nazionale  e  regionale  vigente,  nonche'  negli
articoli 15, 16 e 18 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
   2.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono  inflitte   con
riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito
indicati:
     a)  ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane da lire 100.000
a lire 1.000.000;
     b) scavo con attrezzi diversi  da  quelli  consentiti:  da  lire
100.000 a lire 1.000.000;
     c)  sarchiatura delle tartufaie naturali a profondita' superiore
a cm 10 per il Tuber Melanosporum, a cm 5 per il Tuber Aestivum  e  a
cm  17  per  le  altre  specie, per ogni decara di terreno o frazioni
superiori a mq 10: da lire 10.000 a lire 100.000;
     d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara
di terreno o frazione superiore a  mq  50:  da  lire  10.000  a  lire
100.000;
     e)  apertura  di  buche  senza  l'ausilio  del  cane  o  mancata
riempitura delle stesse:  per  ogni  buca,  da  lire  10.000  a  lire
100.000;
     f)  ricerca  e  raccolta  di  tartufi  senza  essere  muniti del
tesserino prescritto sempreche' non se ne dimostri la validita' ed il
possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla data  di
contestazione   dell'infrazione   all'autorita'   regionale  preposta
all'applicazione delle sanzioni amministrative:  da  lire  500.000  a
lire 5.000.000;
     g)  raccolta dei tartufi in periodo di divieto da lire 500.000 a
lire 5.000.000;
     h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di
15 anni dalla data del rimboschimento:
da lire 10.000 a lire 100.000;
     i) raccolta di tartufi immaturi o avariati  da  lire  300.000  a
lire 3.000.000;
     l)  raccolta  di tartufi durante le ore notturne, da un'ora dopo
il tramonto ad  un'ora  prima  dell'alba:  da  lire  100.000  a  lire
1.000.000;
     m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto
tartufaie  controllate  o  coltivate,  anche  consorziali,  salve  le
sanzioni penali: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
     n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta  o
appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalita'
prescritte  dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire
1.000.000 a lire 10.000.000;
     o) lavorazione e commercio di tartufi  conservati  da  parte  di
soggetti  diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre
1985, n. 752: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
     p) commercio di tartufi  conservati,  senza  il  rispetto  delle
modalita'  prescritte  dagli  articoli  9,  10, 11, 12, 13 e 14 della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che il  fatto  non  costituisca
reato,  a  norma  degli  artt.  515  e 516 del codice penale: da lire
500.000 a lire 5.000.000;
     q) tabellazione illegittima di terreni: da lire  10.000  a  lire
100.000  per  ogni  tabella  apposta  con  l'obbligo  della immediata
rimozione a cura del proprietario o conduttore;
     r) ricerca  dei  tartufi  nei  terreni  soggetti  a  vincolo  in
violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  terzo  e  quarto  comma
dell'art. 10: da lire 500.000 a lire 5.000.000;
     s) inadempienza alle prescrizioni di cui  all'art.  5:  da  lire
300.000  a  lire  3.000.000  per  ettaro  di  superficie riconosciuta
controllata;
     t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore
a quello prescritto: per ogni cane in piu', da lire  300.000  a  lire
3.000.000;
     u)  commercio  di  piante in modo non conforme a quanto previsto
dal comma 4 dell'art. 15: per ogni pianta commercializzata, senza  le
indicazioni, da lire 20.000 a lire 200.000;
     v)  danneggiamento  o  asportazione di tabelle: da lire 50.000 a
lire 500.000 per ogni tabella danneggiata  o  asportata,  oltre  alle
eventuali sanzioni penali;
     z)  per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da lire 5.000 a
lire 50.000.
   3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre,
quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.
   4. Le violazioni di  cui  alle  lettere  b),  e),  g)  ed  m)  del
precedente comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione
dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.
   5.   Nell'ipotesi   di   reiterate   e   gravi   violazioni,  puo'
motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.
   6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni
sono adottati dall'Autorita'  regionale,  competente  all'irrogazione
delle sanzioni, con contestuale invio di copia del provvedimento alla
Comunita' montana competente.
   7.  Chi esercita la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver
corrisposto la tassa annuale di concessione regionale per  l'anno  in
corso,  e'  soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della
legge regionale 28 maggio 1980, n. 57  e  successive  integrazioni  e
modificazioni.