Art. 20. Sanzioni amministrative 1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 ed alla presente legge, sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate dall'Autorita' regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' negli articoli 15, 16 e 18 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati: a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane da lire 100.000 a lire 1.000.000; b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da lire 100.000 a lire 1.000.000; c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondita' superiore a cm 10 per il Tuber Melanosporum, a cm 5 per il Tuber Aestivum e a cm 17 per le altre specie, per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq 10: da lire 10.000 a lire 100.000; d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq 50: da lire 10.000 a lire 100.000; e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da lire 10.000 a lire 100.000; f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreche' non se ne dimostri la validita' ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorita' regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da lire 500.000 a lire 5.000.000; g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto da lire 500.000 a lire 5.000.000; h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da lire 10.000 a lire 100.000; i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da lire 300.000 a lire 3.000.000; l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba: da lire 100.000 a lire 1.000.000; m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da lire 500.000 a lire 5.000.000; n) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalita' prescritte dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000; o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da lire 500.000 a lire 5.000.000; p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalita' prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da lire 500.000 a lire 5.000.000; q) tabellazione illegittima di terreni: da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore; r) ricerca dei tartufi nei terreni soggetti a vincolo in violazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 10: da lire 500.000 a lire 5.000.000; s) inadempienza alle prescrizioni di cui all'art. 5: da lire 300.000 a lire 3.000.000 per ettaro di superficie riconosciuta controllata; t) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in piu', da lire 300.000 a lire 3.000.000; u) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 15: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da lire 20.000 a lire 200.000; v) danneggiamento o asportazione di tabelle: da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali; z) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da lire 5.000 a lire 50.000. 3. Le violazioni sanzionate al precedente comma comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi. 4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del precedente comma, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni. 5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, puo' motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione. 6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'Autorita' regionale, competente all'irrogazione delle sanzioni, con contestuale invio di copia del provvedimento alla Comunita' montana competente. 7. Chi esercita la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver corrisposto la tassa annuale di concessione regionale per l'anno in corso, e' soggetto alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni.