Art. 21.
                             Abrogazioni
 
   1.  Sono  abrogate  la  legge  regionale 2 maggio 1980, n. 38 e la
legge regionale 7 marzo 1983, n. 4.
   2. Sono soppresse le parole:
1) "della tartuficoltura e" all'art. 7 primo comma lettera c),  della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;
   2)  "dei  tartufi"  all'art.  2  primo comma, lett. h, della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 55;
   3) "dei tartufi" alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio
1987.