Art. 21. Abrogazioni 1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4. 2. Sono soppresse le parole: 1) "della tartuficoltura e" all'art. 7 primo comma lettera c), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47; 2) "dei tartufi" all'art. 2 primo comma, lett. h, della legge regionale 12 agosto 1981, n. 55; 3) "dei tartufi" alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.