Art. 22.
                        Tassa di concessione
 
   1. L'importo della tassa annuale per l'abilitazione  alla  ricerca
ed alla raccolta di tartufi, da versare alla tesoreria della Regione,
e' determinato con provvedimento dello Stato.
   2. La validita' della tassa scade al 31 dicembre di ogni anno.
   3.  La tassa suddetta e' iscritta al numero d'ordine 26- bis nella
tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57.
   4. La tassa di concessione  non  si  applica  ai  raccoglitori  di
tartufi sui fondi di loro proprieta' o comunque da essi condotti.
   5.  Almeno  il  cinquanta  per  cento dei proventi derivanti dalla
tassa di  concessione  e  quelli  derivanti  dalle  sanzioni  di  cui
all'art.  20 sono trasferiti alle Comunita' montane che li utilizzano
per interventi di miglioramento e valorizzazione.