Art. 22. Tassa di concessione 1. L'importo della tassa annuale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta di tartufi, da versare alla tesoreria della Regione, e' determinato con provvedimento dello Stato. 2. La validita' della tassa scade al 31 dicembre di ogni anno. 3. La tassa suddetta e' iscritta al numero d'ordine 26- bis nella tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57. 4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprieta' o comunque da essi condotti. 5. Almeno il cinquanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 20 sono trasferiti alle Comunita' montane che li utilizzano per interventi di miglioramento e valorizzazione.