Art. 23.
                          Norma transitoria
 
   1. Coloro che abbiano effettuato il pagamento delle tasse  di  cui
all'art.  22  nel  corso  del 1993 sono tenuti, entro 30 giorni dalla
data dell'entrata in vigore della presente legge ad  effettuare  alla
tesoreria  regionale un versamento integrativo in dodicesimi relativo
al  periodo intercorrente tra la data di scadenza del tesserino ed il
31 dicembre 1994.