Art. 23. Norma transitoria 1. Coloro che abbiano effettuato il pagamento delle tasse di cui all'art. 22 nel corso del 1993 sono tenuti, entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ad effettuare alla tesoreria regionale un versamento integrativo in dodicesimi relativo al periodo intercorrente tra la data di scadenza del tesserino ed il 31 dicembre 1994.