Art. 24. Norma finanziaria 1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilita' esistenti nel bilancio previsionale dell'esercizio 1994, ai capitoli istituiti in attuazione della legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, e successive modificazioni. 2. Per gli esercizi dal 1994 in poi, l'entita' della spesa per l'attuazione della presente legge sara' stabilita con legge di bilancio a norma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.