Art. 24.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere per l'attuazione della presente legge  si  fa  fronte
con   le   disponibilita'   esistenti   nel   bilancio   previsionale
dell'esercizio 1994, ai capitoli istituiti in attuazione della  legge
regionale 3 novembre 1987, n. 47, e successive modificazioni.
   2.  Per  gli  esercizi  dal 1994 in poi, l'entita' della spesa per
l'attuazione della  presente  legge  sara'  stabilita  con  legge  di
bilancio a norma della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.