Art. 25.
                            Norme finali
 
   1. La Giunta regionale puo' disporre periodici controlli presso le
ditte  che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di
tartufi, al fine di verificare la  osservanza  delle  norme  previste
dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e quelle della presente legge.
   2. La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, e' abrogata.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
    Perugia, 28 febbraio 1994
 
                              CARNIERI