Art. 25. Norme finali 1. La Giunta regionale puo' disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare la osservanza delle norme previste dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e quelle della presente legge. 2. La legge regionale 3 novembre 1987, n. 47, e' abrogata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 28 febbraio 1994 CARNIERI