Art. 3. Delimitazione delle tartufaie 1. Hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purche' vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. 2. Le Comunita' montane, su parere della competente commissione, autorizzano la tabellazione e gli accessi sulla base di criteri determinati dalla Regione. 3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra "Raccolta dei tartufi riservata". Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno. Sono fatte salve le tabellazioni gia' apposte.