Art. 3.
                    Delimitazione delle tartufaie
 
   1.   Hanno  diritto  di  proprieta'  sui  tartufi  prodotti  nelle
tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale
diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi  siano,
purche'  vengano  apposte  apposite  tabelle delimitanti le tartufaie
stesse.
   2. Le Comunita' montane, su parere della  competente  commissione,
autorizzano  la  tabellazione  e  gli  accessi  sulla base di criteri
determinati dalla Regione.
   3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m di altezza  dal
suolo,  lungo  il confine del terreno, ad una distanza tale da essere
visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia
visibile il precedente e il successivo con la scritta  a  stampatello
ben visibile da terra "Raccolta dei tartufi riservata". Le tabelle di
nuova  assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno.
Sono fatte salve le tabellazioni gia' apposte.