Art. 4.
                        Tartufaie controllate
 
   1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno
delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato  naturale
di  tartufi, la cui gestione e' finalizzata ad incrementi produttivi,
interventi manutentivi, miglioramenti e  messa  a  dimora  di  piante
tartufigene.
   2.  La  delimitazione  non  puo' comprendere in ogni caso argini e
sponde  di  corsi  d'acqua  naturale,  nonche'  percorsi  gravati  da
servitu' di passaggio.