Art. 4. Tartufaie controllate 1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi, la cui gestione e' finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. 2. La delimitazione non puo' comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturale, nonche' percorsi gravati da servitu' di passaggio.