Art. 5. Miglioramenti 1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni: a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni; b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi; c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave; d) potatura delle piante simbionti; e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo; f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza e' eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni; g) drenaggio e governo delle acque superficiali; h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave; i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario. 2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano e' presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento. 3. Le operazioni colturali e gli interventi comunque prescritti dalla commissione di cui all'art. 6 devono essere realizzati entro 3 anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento. 4. Le operazioni colturali di cui al comma precedente valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale. 5. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualita' ritenuti idonei rispetto alle potenzialita' della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'art. 6, in sede di sopralluogo; la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.