Art. 5.
                            Miglioramenti
 
   1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
     a)  decespugliamento  e/o  diradamento  delle  piante arboree da
eseguirsi almeno ogni tre anni;
     b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo  un  progetto
di  conversione,  privilegiando  il  rilascio delle matricine e delle
specie simbionti con i tartufi;
     c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
     d) potatura delle piante simbionti;
     e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da
eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
     f)  graticciate  trasversali  sulla  superficie  delle cave, per
evitare erosioni superficiali  quando  la  pendenza  e'  eccessiva  e
rinnovamento  delle  stesse  ogni qualvolta sia necessario o comunque
ogni 10 anni;
     g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
     h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
     i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
   2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e  ripetuti  nei
tempi  prescritti,  nell'ambito  della  superficie  delle  tartufaie,
secondo le previsioni del  piano  triennale  di  miglioramento  delle
tartufaie.  Il  piano  e'  presentato  dal  conduttore all'atto della
richiesta di riconoscimento.
   3. Le operazioni colturali e gli  interventi  comunque  prescritti
dalla  commissione di cui all'art. 6 devono essere realizzati entro 3
anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.
   4. Le operazioni colturali di  cui  al  comma  precedente  valgono
anche  ai  fini  delle prescrizioni di massima e di polizia forestale
per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai  sensi
della vigente normativa regionale.
   5.  E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di
piante tartufigene, nel  numero  e  nella  qualita'  ritenuti  idonei
rispetto  alle  potenzialita'  della  tartufaia  e  alla  natura  del
terreno, dalla commissione di cui all'art. 6, in sede di sopralluogo;
la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle  tecniche
colturali e delle previsioni del piano triennale.