Art. 6. Commissioni 1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, dall'apposita commissione tecnica costituita presso ogni Comunita' montana e composta da: a) un rappresentante della Comunita' montana che la presiede; b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore all'agricoltura e foreste; c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute; e) un rappresentante delle organizzazioni agricole piu' rappresentative a livello nazionale. Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali. 2. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di lire 50.000. Per i dipendenti regionali designati dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in tema di emolumenti. 3. Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonche' l'indennita' di missione nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti regionali di ottavo livello funzionale.