Art. 6.
                             Commissioni
 
   1.  Le  operazioni  colturali  da  effettuare  sono  determinate a
seguito di  sopralluogo  e  tenuto  conto  della  specie  di  tartufo
presente  nella  zona,  dall'apposita  commissione tecnica costituita
presso ogni Comunita' montana e composta da:
     a) un rappresentante della Comunita' montana che la presiede;
     b)  un  rappresentante  della  Regione  indicato  dall'Assessore
all'agricoltura e foreste;
     c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
     d)     un    rappresentante    delle    Associazioni    tartufai
territorialmente costituite e riconosciute;
     e)  un  rappresentante  delle   organizzazioni   agricole   piu'
rappresentative a livello nazionale.
   Le  designazioni  dei  componenti  la commissione devono pervenire
entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente  tale  termine
la   commissione   si   intende  regolarmente  costituita  anche  con
designazioni parziali.
   2. Ai componenti della commissione spetta un gettone  di  presenza
per  ogni  giornata  di  seduta  dell'importo  di  lire 50.000. Per i
dipendenti   regionali   designati   dalla   Regione    in    propria
rappresentanza,  trova applicazione la disciplina per essi vigente in
tema di emolumenti.
   3.  Ai  componenti  della  commissione esterni all'Amministrazione
regionale  incaricati  di   effettuare   per   conto   della   stessa
accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza,
e'   corrisposto   il   rimborso   delle  spese  di  viaggio  nonche'
l'indennita' di missione nella misura ed alle condizioni vigenti  per
i dipendenti regionali di ottavo livello funzionale.