Art. 7.
                      Parere della Commissione
 
   1.  Le  Comunita'  montane  curano  la pubblicizzazione del parere
della commissione tramite  affissione  all'Albo  Pretorio.  Eventuali
osservazioni   possono   essere  presentate  alla  Comunita'  montana
competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. La
Comunita' montana deve decidere entro il termine  di  trenta  giorni,
motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.