Art. 7. Parere della Commissione 1. Le Comunita' montane curano la pubblicizzazione del parere della commissione tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate alla Comunita' montana competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. La Comunita' montana deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.