Art. 8. Tartufaie coltivate 1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. 2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. 3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo comma verificate dalle commissioni di cui all'art. 6 della presente legge.