Art. 8.
                         Tartufaie coltivate
 
   1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti
realizzati  ex  novo  con  idonee piante tartufigene, poste a dimora,
secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e
piante utilizzate.
   2.  La  tabellazione  deve  essere  apposta  nella  zona   oggetto
dell'intervento.
   3.  Ai  fini  dell'attestazione  di  riconoscimento  regionale, le
tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al primo  comma
verificate dalle commissioni di cui all'art. 6 della presente legge.