Art. 9.
                      Riconoscimento tartufaie
 
   1.   La   Comunita'  montana  competente  per  territorio,  dietro
richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni  di
riconoscimento  delle  tartufaie  controllate o coltivate dopo parere
della competente commissione tecnica di  cui  all'art.  6.  L'Ufficio
foreste  ed  economia  montana  della  Giunta regionale provvede alla
tenuta degli Albi regionali all'uopo istituiti a norma del successivo
articolo 18.
   2. A tal  fine  l'interessato  deve  presentare  apposita  istanza
allegando la seguente documentazione:
     a)  planimetria  catastale 1:2000 con l'indicazione dell'area di
cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;
     b) piano triennale di  miglioramento  delle  tartufaie  ed  ogni
altra  documentazione  prevista  a seconda che si tratti di tartufaia
coltivata o controllata.
   3. A seguito del riconoscimento, a coloro che ne hanno titolo sono
concesse dalla Regione un congruo numero di  tabelle,  come  previsto
dal  terzo  comma  dell'art.  3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752,
previo versamento  della  corrispondente  somma  sull'apposito  conto
corrente regionale.
   4.  La  Giunta  regionale  determina,  ai sensi dell'art. 3, terzo
comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche  delle
tabelle ed il relativo prezzo.
   5.  Il  riconoscimento  delle  tartufaie  controllate ha validita'
triennale ed e' rinnovabile previa verifica della commissione tecnica
di cui all'art. 6.
   6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'art. 5 comporta
la  revoca  del  riconoscimento  con  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo
20.
   7.  E'  fatta  comunque  salva  la  facolta' di rinuncia, da parte
dell'interessato, al riconoscimento di  tartufaia  controllata  entro
120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.
   8.  In  caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata
l'interessato non puo' chiedere un  nuovo  riconoscimento  prima  del
termine di tre anni dalla data del provvedimento.