Art. 9. Riconoscimento tartufaie 1. La Comunita' montana competente per territorio, dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'art. 6. L'Ufficio foreste ed economia montana della Giunta regionale provvede alla tenuta degli Albi regionali all'uopo istituiti a norma del successivo articolo 18. 2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione: a) planimetria catastale 1:2000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni; b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata. 3. A seguito del riconoscimento, a coloro che ne hanno titolo sono concesse dalla Regione un congruo numero di tabelle, come previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, previo versamento della corrispondente somma sull'apposito conto corrente regionale. 4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'art. 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo. 5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validita' triennale ed e' rinnovabile previa verifica della commissione tecnica di cui all'art. 6. 6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'art. 5 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 20. 7. E' fatta comunque salva la facolta' di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro 120 giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento. 8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata l'interessato non puo' chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.