Art. 2.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in  vigore  il
giorno   successivo  a  quello  della  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della regione Abruzzo.
   2. La presente legge regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   3.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 26 gennaio 1994
 
                              DEL COLLE