Art. 3.
 
   1. L'art. 28 della legge  regionale  n.  3/1987,  come  sostituito
dall'art.  5  della  legge regionale 8 settembre 1993 n. 47, e' cosi'
sostituito:
   "1. L'assegno mensile e  sottoposto,  a  favore  del  fondo,  alla
trattenuta  obbligatoria  a  titolo  di  concorso mutualistico, nella
misura del 20 per cento per il periodo  1  gennaio  1992-31  dicembre
1992,  del  15  per  cento  per il periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre
1994, del 10 per cento per il periodo 1 gennaio 1995-31 dicembre 1995
e del 5 per cento dal 1 gennaio 1996.".