Art. 3. 1. L'art. 28 della legge regionale n. 3/1987, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 47, e' cosi' sostituito: "1. L'assegno mensile e sottoposto, a favore del fondo, alla trattenuta obbligatoria a titolo di concorso mutualistico, nella misura del 20 per cento per il periodo 1 gennaio 1992-31 dicembre 1992, del 15 per cento per il periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 1994, del 10 per cento per il periodo 1 gennaio 1995-31 dicembre 1995 e del 5 per cento dal 1 gennaio 1996.".