Art. 10.
              Controllo sulle istituzioni riconosciute
 
   1. Le istituzioni alle quali viene attribuita la natura  giuridica
privata  sono sottoposte ai controlli ed alle autorizzazioni previsti
per le associazioni e le fondazioni dalle disposizioni del titolo  I,
capo  II  del  Codice  civile e disciplinate ai sensi della normativa
regionale vigente in materia.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 1 marzo 1994
 
                               FERRERO