Art. 10. Controllo sulle istituzioni riconosciute 1. Le istituzioni alle quali viene attribuita la natura giuridica privata sono sottoposte ai controlli ed alle autorizzazioni previsti per le associazioni e le fondazioni dalle disposizioni del titolo I, capo II del Codice civile e disciplinate ai sensi della normativa regionale vigente in materia. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 1 marzo 1994 FERRERO