Art. 2. Condizioni per l'attribuzione della personalita' giuridica di diritto privato 1. Possono ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui all'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, comprese in una delle seguenti categorie: a) istituzioni aventi struttura associativa; b) istituzioni promosse ed amministrate da privati ed operanti con mezzi di provenienza privata; c) istituzioni di ispirazione religiosa. 2. L'appartenenza della I.P.A.B. ad una delle categorie di cui al comma 1 deve risultare dalla volonta' del fondatore, quando sia accertabile, o dall'atto costitutivo o dalle tavole di fondazione dell'istituzione oltre che dalla composizione degli organi.