Art. 2.
                    Condizioni per l'attribuzione
           della personalita' giuridica di diritto privato
 
   1. Possono ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica
di  diritto  privato  le  istituzioni  pubbliche  di   assistenza   e
beneficenza,  di  cui all'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972,
comprese in una delle seguenti categorie:
     a) istituzioni aventi struttura associativa;
     b)  istituzioni  promosse ed amministrate da privati ed operanti
con mezzi di provenienza privata;
     c) istituzioni di ispirazione religiosa.
   2. L'appartenenza della I.P.A.B. ad una delle categorie di cui  al
comma  1  deve  risultare  dalla  volonta'  del fondatore, quando sia
accertabile, o dall'atto costitutivo o  dalle  tavole  di  fondazione
dell'istituzione oltre che dalla composizione degli organi.