Art. 3.
              Istituzioni aventi struttura associativa
 
   1.  Le I.P.A.B. rientrano nella categoria delle istituzioni aventi
struttura associativa qualora sussistano congiuntamente  le  seguenti
condizioni:
     a)  che  la  costituzione  dell'ente sia avvenuta per iniziativa
volontaria dei soci o di promotori privati;
     b) che la amministrazione e la gestione della istituzione siano,
per disposizione statutaria, attribuite ai soci, ai quali compete:
     1) la elezione di almeno la  meta'  dei  componenti  dell'organo
collegiale deliberante;
     2) la adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente;
     c)  che  il  patrimonio  sia costituito da apporti dei soci o da
atti di liberalita'.