Art. 3. Istituzioni aventi struttura associativa 1. Le I.P.A.B. rientrano nella categoria delle istituzioni aventi struttura associativa qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati; b) che la amministrazione e la gestione della istituzione siano, per disposizione statutaria, attribuite ai soci, ai quali compete: 1) la elezione di almeno la meta' dei componenti dell'organo collegiale deliberante; 2) la adozione degli atti fondamentali per la vita dell'ente; c) che il patrimonio sia costituito da apporti dei soci o da atti di liberalita'.